Impianti fotovoltaici
Obbligo di comunicazione agli esercenti attività di vendita finale di energia
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AGLI ESERCENTI ATTIVITA' DI VENDITA FINALE DI ENERGIA ELETTRICA


L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha pubblicato l'Obbligo di comunicazione agli esercenti attività di vendita finale di energia elettrica del 20 novembre 2008 n. 167/08.
Gli esercenti attività di vendita di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici hanno l'obbligo di:
  • comunicare all'Autorità entro quarantacinque (45) giorni dalla fine di ogni trimestre i prezzi medi dell'energia elettrica sul mercato finale;
  • di trasmettere i dati secondo le modalità rese note sul sito AEEG;
  • di prevedere, in prima applicazione, alla trasmissione dei dati del periodo 1 genaio-settembre 2008 entro e non oltre il 30 gennaio 2009:
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