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Progetti di impianti fotovoltaici a terra
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Impianti fotovoltaici a terra: "Altri tipi di impianti fotovoltaici"
La Legge 24 marzo 2012, n. 27 ha decretato la non applicabilità degli incentivi al FV agli impianti a terra su terreno agricolo.
Riportiamo qui di seguito il testo dela Legge
Gazzetta Ufficiale N. 71 del 24 Marzo 2012
Conversione in Legge del DL 24 gennaio 2012 , n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.
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Art. 65
Impianti fotovoltaici in ambito agricolo
1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra
in aree agricole non e' consentito l'accesso agli incentivi statali
di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da
realizzare su terreni nella disponibilita' del demanio militare e
agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da
installare in aree classificate agricole alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno
conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni
caso che l'impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28. E' fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6
dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a
condizione che l'impianto entri in esercizio entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas assicura, nel
rispetto dei principi della normativa dell'Unione europea, la
priorita' di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non
superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.
4. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo
periodo del comma 2.
5. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma 42, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente
alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree
classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.
Riportiamo qui di seguito un quadro riassuntivo della normativa attualmente vigente per quanto riguarda gli impianti a terra:
Cliccare qui per scaricare il documentoProponiamo alcune fotografie di un impianto fotovoltaico a terra da 300 kWp realizzato da Energethics nel novembre - dicembre 2010
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